CERTIFICATIONS

CERTIFICATIONS

LEM respects international quality standards in accordance with military and civil specifications:

  • Military: NATO AQAP2110

  • Civil: ISO 9001: 2015

In addition, LEM is also certified for:

  • FGAS according to REG. CE 303/2008
  • EN ISO 14001: 2015 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

1) VALIDITÀ ED EFFICACIA

Le presenti “Condizioni Generali di Acquisto” (di seguito “Condizioni Generali”) costituiscono parte integrante dell’Ordine di Acquisto (di seguito “Ordine”) concluso con il fornitore di beni e/o servizi (di seguito, “Fornitore”) destinati alla L.E.M. – Lavorazioni Elettroniche e Meccaniche S.r.l., (di seguito “l’Acquirente” o anche “LEM”), senza necessità di ulteriori consensi o di specifiche manifestazioni di volontà, e si intendono valide, efficaci e operanti se non diversamente disposto nel contesto dell’Ordine di cui fanno parte integrante e sostanziale. La incondizionata accettazione delle presenti Condizioni Generali costituisce presupposto essenziale ed indefettibile perché il consenso dell’Acquirente sia valido ed efficace. Le Condizioni Generali si intendono accettate anche ai sensi e per gli effetti delle disposizioni contenute negli artt. 1341 e 1342 c.c. mediante la sottoscrizione del presente documento da parte del Fornitore che, per ciò stesso, rinuncia ad avvalersi di eventuali proprie condizioni generali di vendita, o di documenti di contenuto analogo o similare. Il Fornitore è tenuto a coltivare le trattative ed il rapporto contrattuale esclusivamente con il Responsabile Acquisti della LEM. Qualsiasi trattativa intrapresa dal Fornitore con soggetti diversi dalla sopra specificata funzione di Responsabile Acquisti dell’Acquirente non sarà opponibile all’Acquirente medesimo e gli eventuali oneri saranno ad esclusivo carico del Fornitore.

2) CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

L’Ordine regolarmente sottoscritto dall’Acquirente costituisce la sola efficace manifestazione della volontà di quest’ultimo di contrarre e, come tale, costituisce l’unico documento – insieme con le presenti Condizioni Generali – giuridicamente vincolante per l’Acquirente medesimo e, conseguentemente, l’Ordine, in caso di contraddizione con quanto contenuto nelle presenti Condizioni Generali, prevale su qualsiasi documento considerato dal Fornitore nel corso delle trattative e, pertanto, annulla e sostituisce ogni e qualsiasi documento avente il medesimo oggetto, redatto o considerato precedentemente tra il Fornitore e l’Acquirente medesimo. Il contratto si intenderà perfezionato all’atto della ricezione da parte dell’Acquirente della Conferma dell’Ordine sottoscritta per integrale accettazione dal Fornitore senza modifiche e/o riserve entro 5 (cinque) giorni dalla data di ricezione dell’Ordine stesso. Con la conferma d’ordine, le presenti Condizioni Generali si intenderanno ad ogni effetto, ed in ogni caso, accettate incondizionatamente e senza riserve anche per quanto concerne l’espressa accettazione delle cosiddette clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c. Il contratto si intenderà perfezionato, anche, qualora il Fornitore, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione dell’ordine, abbia dato inizio alla sua esecuzione per fatti inequivocabilmente concludenti (e, anche in questa ipotesi, le presenti Condizioni Generali si intenderanno ad ogni effetto accettate incondizionatamente e senza riserve anche per quanto concerne l’espressa accettazione delle cosiddette clausole vessatorie ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.). In ogni caso, l’acquirente si riserva di considerare valida un’eventuale accettazione dell’ordine per fatti concludenti. Qualora, viceversa, entro il medesimo termine di 5 (giorni) giorni, non sia pervenuta all’Acquirente la Conferma d’Ordine debitamente sottoscritta, o il Fornitore non abbia comunicato l’avvio dell’esecuzione del contratto (ove ritenuta valida dalla LEM), l’Acquirente avrà facoltà di considerare, a proprio insindacabile giudizio, privo di alcun giuridico effetto il proprio Ordine. Eventuali differenze, variazioni o modifiche apportate dal Fornitore nella propria Conferma d’Ordine saranno prive di alcun giuridico effetto, salvo che quelle modifiche non vengano espressamente approvate per iscritto dall’Acquirente con lettera raccomandata anticipata via fax o con posta elettronica nel termine di cinque giorni dal ricevimento della Conferma d’Ordine.  L’Acquirente, in ogni caso, si riserva la facoltà di modificare il proprio Ordine ovvero di revocarlo prima della ricezione della Conferma d’Ordine del Fornitore, ovvero prima che quest’ultimo abbia dato inizio per fatti concludenti all’esecuzione dell’Ordine stesso.  Eventuali oneri aggiuntivi derivanti al Fornitore come diretta ed immediata conseguenza di siffatte variazioni saranno riconosciuti e rimborsati solo se documentati ed espressamente approvati per iscritto dall’Acquirente.

3) INCEDIBILITA’ CONTRATTO E DEL CREDITO

Il contratto di fornitura originato dall’Ordine all’esito del ricevimento della Conferma d’Ordine, ovvero mediante l’avvio della sua esecuzione da parte del Fornitore, non è cedibile. I crediti del Fornitore correlati con l’esecuzione del contratto di fornitura non possono essere da questi ceduti a terzi neppure pro solvendo, e neppure sotto forma di mandato all’incasso o di altre forme di delegazione attiva, salva espressa autorizzazione scritta dell’Acquirente.

4) ESECUZIONE E TERMINI DI CONSEGNA

Il Fornitore garantisce che le merci oggetto della fornitura e/o delle attività e lavorazioni da porre in essere per la posa o la installazione dei beni forniti, rispondono pienamente alle caratteristiche ed alle specificazioni tecniche, anche funzionali, richieste dall’Acquirente e risultanti dall’Ordine ovvero nel capitolato speciale o nelle specifiche tecniche allegate all’Ordine stesso come loro parte integrante e sostanziale e che il Fornitore dichiara di accettare senza riserve. In ogni caso le merci fornite e/o le attività e lavorazioni oggetto dell’Ordine debbono essere eseguite a perfetta regola d’arte e rispondere alle vigenti disposizioni di legge regolamentari e capitolari, con specifico riferimento al D. Lgs. 151 del 25 luglio 2005 relativo alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche nonché allo smaltimento dei rifiuti, oltre che essere conformi alle norme di standardizzazione in vigore o che saranno in vigore, per la specifica fornitura e/o per le attività e lavorazioni oggetto dell’Ordine, al momento dell’esecuzione della prestazione da parte del Fornitore. L’Acquirente si riserva la facoltà: (a) di richiedere al Fornitore, in relazione alla natura/qualità dei beni oggetto di fornitura, la produzione di certificati tecnici/professionali attestanti l’idoneità o la qualificazione del Fornitore medesimo e/o, (b) di procedere in qualsiasi momento alla verifica delle caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative della fornitura oggetto dell’Ordine sia presso il Fornitore sia presso l’unità produttiva dell’Acquirente stesso; tale verifica, in ogni caso, non solleva il Fornitore dalle proprie obbligazioni, responsabilità e garanzie legali e contrattuali.  Tutti i termini specificati nell’Ordine si intendono essenziali ed impegnativi per il Fornitore e laddove nell’Ordine sia prevista la consegna di beni o l’esecuzione di attività, lavorazioni o servizi entro un determinato termine, questo deve intendersi termine essenziale ai sensi e per gli effetti dell’art. 1457 c.c. Conseguentemente, in caso di ritardata, parziale o non conforme esecuzione di quanto previsto dall’Ordine, l’Acquirente avrà la facoltà, previa semplice comunicazione scritta, e fatto salvo il solo caso di forza maggiore e quanto disciplinato nell’art. 13 delle presenti Condizioni Generali, di ritenere risolto di diritto il contratto in danno del Fornitore anche in esecuzione e per gli effetti dell’art. 1456 c.c. L’Acquirente, in siffatta ipotesi, provvederà a restituire al Fornitore, a spese e a rischio di quest’ultimo, la merce eventualmente consegnata oltre il termine contrattuale. In ogni caso (anche nell’ipotesi in cui l’Acquirente non intenda avvalersi del disposto dell’art. 1457, comma 1, dandone notizia al Fornitore entro tre giorni dalla scadenza del termine essenziale o una volta ricevuta in ritardo la prestazione di quest’ultimo) è fatto salvo il diritto dell’Acquirente ad ottenere dal Fornitore il risarcimento dei danni derivanti dal suo tardivo adempimento. Quando nell’Ordine è indicato uno specifico termine di consegna, la fornitura dovrà avvenire nel giorno fissato nell’Ordine a meno che non sia espressamente prevista e autorizzata dall’Acquirente anche la consegna anticipata (in tale ipotesi gli oneri e i rischi saranno sopportati esclusivamente dal Fornitore). Ove nell’Ordine non sia fissato un termine, la consegna dovrà avvenire immediatamente secondo ragionevoli tempi di movimentazione e trasporto dei beni oggetto della fornitura.

5) SPEDIZIONE E CONSEGNA DEI BENI – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE

Salvo diversa indicazione contenuta nell’Ordine, la fornitura di beni si intende resa presso la sede legale o l’unità produttiva indicata dall’Acquirente – franco destino ed a cura e rischio del Fornitore – e dovrà formare oggetto di un unico lotto di spedizione in modo tale che i beni non subiscano alcun danno. Nel caso di forniture di servizi, i medesimi saranno resi nei tempi, nei modi e nei luoghi indicati nell’Ordine. Qualora dette istruzioni non fossero contenute nell’intestazione dell’Ordine o non fossero già state comunicate al Fornitore prima della conclusione della trattativa, quest’ultimo dovrà richiederle al ricevimento dell’Ordine ed inserirle nella Conferma d’Ordine. La merce dovrà essere accompagnata da un Documento di Trasporto (DDT), redatto in conformità alla vigente normativa, sul quale dovranno essere chiarimenti indicati gli estremi dell’Ordine, posizione per posizione, l’indicazione analitica del contenuto dei singoli colli, precisando se la spedizione oggetto dello specifico DDT costituisca esecuzione totale o parziale dell’Ordine stesso. Le stesse analitiche indicazioni debbono essere riportate sulla bolla di consegna riguardante la singola spedizione. Sarà facoltà dell’Acquirente rifiutare (con oneri e costi a carico del Fornitore e secondo le modalità di cui al successivo art. 7) i colli e gli imballaggi pervenuti con dati mancanti, errati, incompleti o evidentemente danneggiati, lasciandoli nel possesso e sotto la responsabilità del trasportatore.

6) RICEVIMENTO DEI BENI

6.1) Tutti i beni oggetto della fornitura saranno ricevuti nei magazzini indicati dall’Acquirente – senza alcun impegno e/o responsabilità a carico di quest’ultimo a titolo di deposito e/o custodia – con la formula “merci in sospeso” sino a che non venga effettuato il controllo qualitativo e quantitativo, al cui esito positivo la fornitura si intenderà accettata dall’Acquirente, con contestuale trasferimento della proprietà e del relativo rischio. La consegna dei beni oggetto della fornitura dovrà essere attestata da personale dell’Acquirente munito dei necessari poteri. 6.2) Qualora l’Ordine non disponga altrimenti, il Fornitore dovrà consegnare insieme con la merce oggetto della singola spedizione la seguente documentazione: – schemi tecnici; – istruzioni per l’installazione; – istruzioni per il collaudo; – manuale operatore; – documenti di collaudo e certificazione.  La predetta documentazione dovrà essere redatta in lingua italiana e, ove richiesto nell’Ordine, anche in lingua inglese od altra lingua se previsto in contratto. Ogni onere, costo e danno – anche per i ritardi operativi che ne dovessero derivare all’Acquirente – comunque correlati con la mancata contestuale consegna della predetta documentazione, o nel caso questa non risultasse redatta in lingua italiana o in quella lingua diversa specificata nell’Ordine, o fosse incompleta, od illeggibile, saranno posti a carico del Fornitore.

7) DENUNCIA DEI VIZI E RESTITUZIONE DEI BENI

In espressa deroga alla disciplina dettata dall’art. 1495 c.c. in materia di compravendita di beni e dall’art. 1667 c.c. in tema di appalto, l’Acquirente potrà denunciare i vizi e i difetti della fornitura o di singole componenti entro 30 (trenta) giorni a decorrere dal relativo collaudo e/o dall’accettazione da parte dell’Acquirente e comunque a decorrere dall’utile impiego dei beni forniti. La fornitura che risulti, in tutto od in parte, difettosa, incompleta o non conforme, verrà accantonata presso l’Acquirente e resterà a disposizione per una successiva verifica da effettuare in contraddittorio con il Fornitore. L’Acquirente ha il diritto di rifiutare la fornitura parziale, anche se la prestazione sia divisibile, a meno che non sia stato stabilito diversamente nell’Ordine. La fornitura che risultasse non conforme all’Ordine, a seguito della predetta verifica, dovrà essere ritirata a cura e spese del Fornitore. Nessuna responsabilità è posta a carico dell’Acquirente per eventuali rischi, danni, rotture, guasti, incendi, mancanze o sottrazioni, una volta effettuata la verifica in contraddittorio senza che il Fornitore abbia provveduto al ritiro della merce.  Sarà facoltà dell’Acquirente richiedere la sostituzione della merce restituita, ovvero di considerare privo di effetti l’Ordine limitatamente alle prestazioni non conformi a quanto pattuito. Sia la restituzione della merce, sia l’eventuale sostituzione, avverranno a cura, a spese e a rischio del Fornitore. Le forniture non conformi e/o comunque non rispondenti ad uno qualsiasi dei requisiti di cui all’art. 4) o che presentino vizi o difetti, anche non necessariamente funzionali, che le rendano inidonee all’impiego previsto, dovranno essere rese esattamente rispondenti a quanto contrattualmente pattuito a cura e spese del Fornitore in esecuzione e per gli effetti degli artt. 1490 e segg. c.c., ovvero, in esecuzione e per gli effetti degli artt. 1667 e segg. c.c., entro il termine ragionevole che sarà fissato dall’Acquirente. Resta salvo, in ogni caso, il diritto di quest’ultimo al risarcimento dei danni che l’inadempimento del Fornitore avrà determinato.

8) PROTEZIONE PROPRIETA’ MATERIALE ED INTELLETTUALE

I disegni, i calibri, gli stampi, i modelli e le specifiche tecniche redatti o realizzati dall’Acquirente o da terzi per conto di questo, i pezzi-campione e gli eventuali elementi di software consegnati al Fornitore per l’esecuzione del contratto, restano di esclusiva proprietà dell’Acquirente e dovranno essere a quest’ultimo restituiti a lavoro ultimato in buono stato di conservazione. Essi potranno essere utilizzati unicamente per le lavorazioni necessarie a realizzare i beni oggetto della fornitura oggetto dell’Ordine cui le presenti Condizioni Generali si riferiscono e non potranno essere oggetto di divulgazione o di duplicazione. L’Acquirente provvederà ad addebitare al Fornitore le spese sostenute per le sostituzioni e le riparazioni dei predetti beni, fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente arrecati. Il Fornitore garantisce che i beni e/o servizi oggetto della fornitura non contravvengono brevetti, licenze o diritti di privativa di terzi, nonché la libertà e la liceità d’uso e di commercio e trasferimento sia in Italia che all’estero, assumendosi, quindi, il Fornitore ogni responsabilità ed onere dipendenti da rivendicazioni di terzi, compresi gli oneri e i costi che dovessero essere sopportati dall’Acquirente per la propria difesa in sede sia giudiziale che stragiudiziale per resistere a pretese o richieste di terzi, obbligandosi nel contempo lo stesso Fornitore a manlevare e garantire l’Acquirente da ogni conseguenza anche in ipotesi dannosa gli dovesse derivare all’esito delle predette contestazioni.

9) RISERVATEZZA

Le Parti si impegnano a mantenere il massimo riserbo sulle informazioni confidenziali (quali, in via meramente esemplificativa e non esaustiva, disegni, prospetti, documentazioni, formule e corrispondenza) di carattere tecnico e/o commerciale di cui possano venire a conoscenza durante l’esecuzione del contratto di fornitura disciplinato dalle presenti Condizioni Generali. In particolare, il Fornitore s’impegna anche per i propri dipendenti, ausiliari, collaboratori ed i terzi di cui il Fornitore medesimo dovesse avvalersi per adempiere alle obbligazioni assunte con la Conferma d’Ordine o con l’avvio dell’esecuzione dell’Ordine per fatti concludenti, il tutto anche in esecuzione e per gli effetti dell’art. 1381 cod. civ., ed inoltre lo stesso Fornitore si obbliga, per tutto il corso dell’esecuzione del rapporto di fornitura, ed anche successivamente al suo esaurimento (a qualsiasi causa dovuto): (i) a non diffondere, comunicare o comunque divulgare le informazioni di cui l’Acquirente lo metta al corrente, salva autorizzazione scritta da parte dell’Acquirente medesimo, e comunque (ii) ad utilizzare tali informazioni esclusivamente nei limiti in cui ciò sia strettamente necessario per l’esatta esecuzione del contratto di fornitura. L’inadempimento alle predette obbligazioni consentirà all’Acquirente di inibire l’accesso alle proprie sedi al personale e agli ausiliari o collaboratori del Fornitore e di avvalersi dei rimedi previsti dal successivo art. 15, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dei danni eventualmente prodotti. Il Fornitore riconosce, in ogni caso, la esclusiva proprietà intellettuale dell’Acquirente, ed il correlato diritto di utilizzazione economica, sulle informazioni tecniche e/o commerciali e su tutta la documentazione che l’Acquirente gli avrà trasmesso al solo scopo di consentire al Fornitore l’esecuzione del contratto disciplinato dalle presenti Condizioni Generali. Tale rapporto di fornitura, infatti, è insuscettibile di far sorgere in capo al Fornitore alcun diritto di proprietà intellettuale o di utilizzazione economica, né alcuna licenza all’utilizzo, sulle suddette informazioni e documentazioni, se non nella misura strettamente necessaria per adempiere all’Ordine cui le presenti Condizioni Generali sono allegate. Per l’effetto, il Fornitore s’impegna, una volta esaurita l’efficacia del predetto rapporto contrattuale (a qualsiasi causa dovuta): (i) a restituire immediatamente all’Acquirente la suddetta documentazione tecnica e (ii) a non rivelare a terzi le informazioni contenute nella predetta documentazione o altrimenti fornitegli dall’Acquirente, a meno che non divengano di dominio pubblico per cause non imputabili al Fornitore medesimo.

10) PREZZI

I prezzi riportati nell’Ordine si intendono fissi, invariabili ed omnicomprensivi nella valuta ivi indicata, cui sarà aggiunta soltanto l’IVA, ove dovuta. Gli stessi prezzi non saranno soggetti ad alcuna variazione o revisione, e di tale essenziale condizione (da considerarsi anche in espressa deroga alle previsioni contenute negli artt. 1467 e 1664 c.c.) il Fornitore ha tenuto esatto conto in sede di svolgimento e di conclusione della trattativa che ha condotto al perfezionamento del contratto. La variabilità dei prezzi è ammessa solo se specificamente contemplata nell’Ordine in ragione della particolare durata del rapporto di fornitura.

11) FATTURE

Le fatture dovranno essere inviate al destinatario indicato sull’Ordine e dovranno essere complete dei dati di cui al precedente art. 5). L’emissione delle fatture dovrà avvenire con l’osservanza delle disposizioni di legge (e segnatamente del D.P.R. 26-10-72 n.633 “Istituzione e disciplina dell’imposta sul valore aggiunto” e successive integrazioni e modificazioni); ogni conseguenza relativa all’inosservanza di tali disposizioni sarà ad esclusivo carico del Fornitore. Qualunque clausola, specificazione o dichiarazione inserite unilateralmente dal Fornitore sulla fattura si avrà come non apposta, salvo diversa pattuizione risultante per iscritto.

12) PAGAMENTI – TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il pagamento è subordinato alla avvenuta accettazione senza riserve della fornitura da parte dell’Acquirente secondo i termini e le modalità contenute nell’Ordine. Le eventuali consegne anticipate rispetto al termine previsto nell’Ordine non costituiscono né costituiranno presupposto per l’emissione da parte del Fornitore della fattura e, in ogni caso, per richiedere il pagamento del corrispettivo. Le modalità ed i termini del pagamento sono quelli indicati nell’intestazione dell’Ordine. I pagamenti, nel caso non sia previsto diversamente dall’Ordine, verranno eseguiti esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente bancario indicato dal Fornitore al momento della conferma dell’ordine (art. 3, l. 13 agosto 2010 n. 136) solo previo invio di regolare fattura redatta secondo le previsioni contenute nel precedente art. 11), e ciò vale anche nel caso siano previsti eventuali acconti od anticipazioni. Qualora sia stata prevista la rimessa diretta, il pagamento sarà effettuato nel corso della prima o della seconda quindicina del mese successivo alla data di scadenza della singola fattura, a seconda che quest’ultima scada nel corso della prima o della seconda quindicina del mese. Il Fornitore si impegna a trasmettere copia delle fatture quietanzate entro cinque giorni dall’avvenuto pagamento da parte di LEM. Il Fornitore rilascerà, a propria cura e spese, quietanza liberatoria dei pagamenti ricevuti, che dovrà essere trasmessa in originale alla LEM. Il Fornitore, ove richiesto dalla natura dell’ordine, dichiara di assumersi, come in effetti si assume, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche ed integrazioni e, per l’effetto, si obbliga a dare compiuto adempimento alle prescrizioni contenute nella predetta disposizione di legge. Il Fornitore prende espressamente atto che l’Acquirente non corrisponderà interessi per eventuali ritardi verificatisi nei pagamenti ed esso, pertanto, rinuncia, ora per allora, ad ogni pretesa in merito. In caso di inadempimento del Fornitore, che l’Acquirente dovrà contestare per iscritto – anche a mezzo telefax o posta elettronica – nel termine indicato al precedente art. 7), quest’ultimo avrà la facoltà di sospendere i pagamenti di quanto fosse frattanto maturato in favore del Fornitore medesimo per prestazioni precedentemente rese, anche se non correlate allo specifico Ordine cui le presenti Condizioni Generali sono allegate, fintantoché non sia stata ricostituita la situazione di esatto adempimento, tanto se riferita alla corretta esecuzione della fornitura, quanto se riferita al ristoro dei danni eventualmente determinati dall’inadempiente comportamento del Fornitore ed a seguito della risoluzione del contratto.

13) PENALI

Nel caso di eventuali ritardi nella consegna dei beni oggetto della fornitura, o nella prestazioni dei servizi oggetto dell’Ordine, ed ove l’Acquirente intendesse ricevere seppur tardivamente la fornitura nell’ipotesi di cui all’art. 4) delle presenti Condizioni Generali, sarà applicata al Fornitore la penale dell’1% (unopercento) del valore totale dell’Ordine per ogni settimana di ritardo o frazione di essa, sino ad un massimo del 10% (diecipercento) del predetto ammontare e fatti salvi gli eventuali maggiori danni.

14) GARANZIA

Il Fornitore garantisce espressamente l’assenza di vizi e difetti dei beni oggetto della fornitura, nonché la funzionalità e l’immediata utilizzabilità dei beni e dei servizi resi all’Acquirente in esecuzione dell’Ordine. Conseguentemente il Fornitore è obbligato, dal giorno del collaudo, e per la durata di ventiquattro mesi (e comunque per un tempo non superiore a trenta mesi dalla data di messa in funzione dei beni oggetto della fornitura, salvo che non sia diversamente specificato nell’Ordine), a provvedere senza indugio, a propria cura e spese, a dar corso alle attività necessarie ad eliminare i vizi ed i difetti riscontrati e, ove occorra, anche alla sostituzione di quanto, oggetto della fornitura, abbia presentato vizi o malfunzionamenti, con altri beni conformi a quanto previsto nell’Ordine. Il fornitore è tenuto, in ogni caso, a garantire il supporto tecnico e la reperibilità delle parti di ricambio necessarie per la riparazione dei beni oggetto dell’ordine, per un periodo di almeno 5 (cinque) anni successivamente alla scadenza del periodo di garanzia. Nel caso di attivazione della garanzia, ove il Fornitore non fosse in grado di porre rimedio ai vizi ed ai difetti segnalati dall’Acquirente nel termine normalmente richiesto dagli usi, ovvero nel diverso termine indicato dall’Acquirente medesimo, quest’ultimo potrà eseguire direttamente, o fare eseguire da terzi gli interventi necessari, addebitandone al Fornitore i relativi costi, oneri e danni, fatta salva la facoltà di avvalersi della disciplina dettata dall’art. 1492 c.c. Sulle parti o componenti oggetto degli interventi in garanzia, una volta riparate o sostituite, avrà inizio il decorso di un nuovo termine di garanzia di ventiquattro mesi.

15) RECESSO E RISOLUZIONE

L’Acquirente avrà facoltà di recedere in ogni momento dal contratto ed il recesso sarà efficace non appena comunicato al Fornitore. La responsabilità dell’Acquirente sarà in ogni caso limitata al pagamento del corrispettivo dei beni e/o dei servizi già forniti, mentre per quelli non ancora resi a tale data, l’Acquirente provvederà a liquidare un indennizzo che tenga conto dell’effettivo impegno del Fornitore secondo i medesimi criteri di cui all’art. 1671 c.c. Tale clausola è considerata dal Fornitore e dall’Acquirente essenziale ai fini del perfezionamento del contratto, nel senso che, in difetto della presente pattuizione, il contratto non sarebbe mai stato concluso. L’Acquirente avrà facoltà di risolvere il contratto qualora ricorrano le ipotesi di cui agli artt. 4, 12, 13, 15, 18 e 19 delle presenti Condizioni Generali. Nel caso di risoluzione del contratto dovuta a grave inadempimento del Fornitore, l’Acquirente non sarà tenuto a corrispondere a quest’ultimo alcunché, mentre avrà la facoltà di restituire al Fornitore quanto già consegnato e il diritto ad ottenere la ripetizione di quanto frattanto corrisposto, e fatto salvo il diritto di ottenere il risarcimento di tutti i danni sofferti.

16) FORZA MAGGIORE

È esclusa la responsabilità di ciascuna delle parti per ritardi o inadempimenti imputabili a cause di forza maggiore (art. 1218 c.c.), a condizione che la parte colpita dall’evento ne dia comunicazione scritta all’altra entro 7 (sette) giorni dal verificarsi dell’evento medesimo.

17) LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE

La Legge che regola il rapporto cui le presenti Condizioni Generali si riferiscono è quella italiana. Competente a decidere ogni e qualsiasi controversia comunque correlata con l’interpretazione ed esecuzione dell’Ordine è il Foro di Roma.

18) SICUREZZA SUL LAVORO

Il Fornitore si impegna a provvedere, per quanto di sua competenza, all’approvvigionamento dei materiali e delle attrezzature occorrenti per l’attuazione delle misure e dei presidi di sicurezza previsti dalle norme via via in vigore, ad esigere che i propri dipendenti osservino le norme di sicurezza e a far sì che il proprio personale e i propri ausiliari, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008 come successivamente novellato, siano stati opportunamente e completamente informati e formati circa le attività e le lavorazioni da porre in essere nel corso della realizzazione dei beni oggetto della fornitura. Il mancato rispetto da parte del Fornitore della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, così come dei requisiti di sicurezza dei prodotti e l’adeguamento dei beni e/o dei servizi alle normative speciali (ecologica, antinfortunistica, ecc.), in qualunque momento riscontrata nel corso di esecuzione dell’Ordine, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno e, comunque, consentirà all’Acquirente di sospendere l’esecuzione dell’Ordine. Durante tutto il corso dello svolgimento del rapporto contrattuale nell’ambito dell’unità produttiva dell’Acquirente, il personale e gli ausiliari del Fornitore, oltre che di adeguati requisiti di moralità, dovranno essere in possesso delle qualificazioni professionali contemplate dalle disposizioni anche regolamentari vigenti, ed i materiali e le componenti utilizzati dovranno essere muniti delle prescritte certificazioni di qualità, che l’Acquirente si riserva di verificare in qualsiasi momento, sia direttamente sia mediante l’esame della relativa documentazione prodotta da parte degli interessati e del Fornitore. La riscontrata violazione delle predette disposizioni consentirà all’Acquirente di sospendere lo svolgimento del rapporto di fornitura e/o di risolvere il contratto, fatto salvo il risarcimento del danno, previa contestazione dei relativi addebiti. Il Fornitore dovrà inoltre attenersi rigorosamente alle disposizioni di legge o regolamentari che, sulla materia in argomento, potranno essere promulgate nel corso dello svolgimento del rapporto, così come si obbliga al rigoroso rispetto delle disposizioni vigenti in tema di trattamento economico, normativo, assicurativo e previdenziale dei lavoratori, anche per quanto concerne l’applicazione dei CCNL in vigore o che lo saranno nel corso dello svolgimento del rapporto e degli accordi locali o integrativi eventualmente applicabili per il settore di appartenenza delle maestranze impiegate dal Fornitore medesimo. L’Acquirente, per le responsabilità che su di esso incombono nella specifica materia, si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore la documentazione comprovante l’avvenuto adempimento delle predette obbligazioni, subordinando alla predetta positiva verifica l’accredito del corrispettivo, sia che sia stato convenuto per stati di avanzamento periodici, sia che debba essere effettuato in unica soluzione. A tal fine il Fornitore dichiara che:

a) la propria posizione INPS è la n. ………………………………. della sede di …………………………….

b) la propria posizione INAIL è la n. ……………………………… della sede di …………………………….

Il Fornitore si obbliga a garantire e a manlevare l’Acquirente da ogni conseguenza anche in ipotesi dannosa dovesse derivare all’Acquirente, a dipendenti di questo, al proprio Committente, ed agli organi o rappresentati di questo, ad imprese presenti in cantiere, a loro dipendenti o ausiliari o a terzi in genere, per effetto o come conseguenza mediata delle attività che lo stesso Fornitore o propri dipendenti, ausiliari o addetti, anche Fornitori, andranno a porre in essere per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’Ordine. A tal fine, ove richiesto, il Fornitore si obbliga a stipulare idonea polizza RCT, ad ulteriore garanzia, per un massimale stabilito nell’Ordine, dandone conferma scritta all’Acquirente, prima di dar corso alle attività di cantiere. Il mancato rispetto da parte del Fornitore della normativa in tema di sicurezza e salute dei lavoratori, così come dei requisiti di sicurezza dei prodotti e l’adeguamento dei beni e/o dei servizi alle normative speciali (ecologica, antinfortunistica, ecc.), in qualunque momento riscontrata nel corso di esecuzione della fornitura, costituisce giusta causa di risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno e, comunque, darà diritto all’Acquirente di sospendere l’esecuzione del rapporto contrattuale.

19) ISPEZIONI

L’Acquirente si riserva il diritto e la facoltà di effettuare ispezioni, presso gli stabilimenti del Fornitore, con preavviso di cinque (5) giorni. Le ispezioni saranno effettuate dal personale dell’Acquirente eventualmente accompagnato da rappresentanze del proprio Cliente finale o delle Autorità governative militari coinvolte. Le ispezioni avverranno durante i normali orari di lavoro, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro ed al solo fine di verificare l’osservanza di tutte le obbligazioni assunte con l’Ordine. Il Fornitore si impegna a garantire il diritto di accesso diretto alle autorità governative e/o militari coinvolte anche se non accompagnate da personale della LEM. A tal fine il Fornitore si impegna a garantire il diritto di accesso alle suddette rappresentative in tutte le aree in cui si effettuino le attività oggetto dell’Ordine. Il Fornitore dichiara: che (i) le lavorazioni oggetto del presente ordine non saranno effettuate in aree riservate in cui l’accesso a LEM, o ai suoi rappresentanti o delegati, potrebbe essere limitato o negato; e che (ii) durante le ispezioni sarà garantito accesso a tutte alle documentazioni relative alla fornitura.

20) ONERI FISCALI E VALUTARI

Le eventuali irregolarità poste in essere dal Fornitore in relazione agli obblighi previsti dalla vigente normativa fiscale e valutaria, che dovessero comportare l’applicazione diretta, od in via solidale tra Acquirente e Fornitore, di pene pecuniarie, multe, ammende o sanzioni economiche di qualsiasi altro genere o tipo saranno ad esclusivo carico di quest’ultimo che si obbliga a mantenere indenne e manlevare l’Acquirente da ogni conseguenza dannosa dovesse subire.

21) TUTELA DEI DATI PERSONALI

Le Parti si danno reciprocamente atto del fatto che ciascuna di loro tratterà i dati personali dell’altra conformemente a quanto previsto dalle disposizioni vigenti in tema di protezione dei dati personali, per i soli scopi di esecuzione dell’Ordine e per quelli obbligatori per legge e di cui al D.Lgs. n. 196/03 e successive integrazioni e modifiche. L’Acquirente dichiara che titolare del trattamento è esso stesso presso la sede legale.

Per integrale conferma ed accettazione ………………………………., lì………………………………………………….                                                                                                  TIMBRO E FIRMA DEL FORNITORE ………………………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., dopo attenta rilettura, il Fornitore espressamente accetta le seguenti clausole: Articolo 1 – VALIDITA’ ED EFFICACIA; Articolo 2 – CONCLUSIONE DEL CONTRATTO; Articolo 3 – INCEDIBILITA’ DEL CONTRATTO E CREDITO; Articolo 4 – ESECUZIONE E TERMINI DI CONSEGNA; Articolo 5 – SPEDIZIONE E CONSEGNA – LUOGO DI ESECUZIONE DELLA PRESTAZIONE; Articolo 6 – RICEVIMENTO DEI BENI; Articolo 7 – DENUNCIA DEI VIZI; Articolo 10 – PREZZI; Articolo 12 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA’ DEI FLUSSI FINANZIARI; Articolo 13 – PENALI; Articolo 14 – GARANZIA; Articolo 15 – RECESSO E RISOLUZIONE; Articolo 17 – LEGGE APPLICABILE – CONTROVERSIE; Articolo 18 – SICUREZZA SUL LAVORO; Articolo 19 – ISPEZIONI; Articolo 20 – ONERI FISCALI E VALUTARI.

La L.E.M. S.r.l., con questo documento, intende focalizzare i punti-chiave della sua Politica per la Qualità, capitalizzando i risultati fin qui raggiunti dall’Organizzazione, analizzandone, nel contempo, le aree di miglioramento, e seguendo le indicazioni contenute nella norma UNI EN ISO 9001:2015

Nello specifico, la Direzione intende rendersi garante dell’intero processo, volto al raggiungimento della Qualità, attraverso:

  • UNA CORRETTA RIPARTIZIONE DEI RUOLI AZIENDALI, basata sulla valorizzazione del valore aggiunto, fornito della singola risorsa umana impiegata;
  • UN APPROCCIO DECISIONALE BASATO SULLA VALUTAZIONE DI RISCHI ED OPPORTUNITA’, volta ad agire ragionando nell’ottica della valutazione dei rischi connessi alle strategie di sviluppo del proprio business.
  • UNA COSTANTE ATTIVITA’ FORMATIVA, volta a capitalizzare, migliorare ed impiegare le singole professionalità, in un processo di reciproco arricchimento e valorizzazione vicendevole;
  • UNA GESTIONE OTTIMIZZATA DEL PROCESSO DI APPROVVIGIONAMENTO, favorendo l’individuazione di Fornitori Qualificati, cogliendo le migliori opportunità provenienti dal mercato;
  • UN CONTROLLO CONTINUO DEI PROCESSI PRODUTTIVI, affinché si possa verificare l’adeguatezza degli output conseguiti, rispetto agli obiettivi attesi, in termini di qualità intrinseca del servizio erogato e del prodotto fornito;
  • UN COSTANTE APPROCCIO AL MIGLIORAMENTO CONTINUO attraverso la definizione di  OBIETTIVI PER LA QUALITA’ coerenti con la mission aziendale.
  • UN’EFFICACE COMUNICAZIONE INTERPERSONALE, ottimizzata a tutti i livelli, nei seguenti flussi:
    • Tra Direzione e Personale Operativo, in merito a politiche aziendali, obiettivi generali e cambiamenti in atto e futuri;
    • Tra Direzione e Management intermedio, in merito alla messa in pratica delle strategie concordate, all’analisi dei risultati conseguiti e al loro miglioramento;
    • Tra Management intermedio e Personale, in merito alla verifica dell’attuazione delle strategie concordate con la Direzione, l’analisi dei bisogni personali, la corretta assegnazione delle mansioni affidate, l’individuazione del fabbisogno formativo;
    • A livello orizzontale, per favorire l’arricchimento della cultura professionale del singolo, a vantaggio di quella dell’intera Comunità Aziendale.
  • UNA FOCALIZZAZIONE PUNTUALE SULLE ESIGENZE DEL CLIENTE E DEL MERCATO, per poter individuare, e conseguentemente, realizzare le giuste soluzioni, in merito a prodotto fornito e posizionamento di prezzo;
  • UNA ATTENTA INDIVIDUAZIONE DEI REQUISITI APPLICABILI AI SERVIZI EROGATI,

attraverso una corretta definizione di quelli cogenti e quelli ritenuti necessari dall’organizzazione.

Tali obiettivi ed impegni assunti dall’Azienda sono opportunamente e costantemente diffusi con comunicazioni personali rivolte ai Collaboratori o con avvisi formali affissi nella bacheca aziendale. Gli obiettivi misurabili della Qualità verranno di volta in volta stabiliti nell’ambito dei periodici riesami della Qualità, da parte della Direzione Aziendale e comunicati a tutto il Personale.

La Direzione della L.E.M. S.r.l., allo scopo di consolidare la propria presenza nel settore di mercato di appartenenza e ampliarla a livello della migliore concorrenza, adotta la qualità ed il suo miglioramento come elementi prioritari e strategici per la gestione dell’azienda.

La Direzione definisce la qualità come:

  • valore della risposta dell’intero complesso aziendale verso i clienti consolidati e potenziali
  • elemento di differenziazione per la vendibilità di prodotti e come elemento di penetrazione nel Mercato
  • stile imprenditoriale, da utilizzare come strumento di gestione.

La Direzione pianifica gli obiettivi, in apposito documento denominato Piano di miglioramento, stabilisce le responsabilità, ed assegna risorse adeguate per il raggiungimento degli obiettivi stessi. S’impegna direttamente e su obiettivi ben definiti.

Gli obiettivi sono sia generali che oggettivi.

OBIETTIVI GENERALI

  1. Focalizzazione sul cliente:
  • soddisfazione piena e continua delle esigenze implicite ed esplicite dei clienti
  • rispetto dei requisiti contrattuali anche cogenti
  • miglioramento continuo delle prestazioni dell’azienda attraverso la Gestione del Sistema della Qualità come elemento fondamentale.
  1. Per la gestione interna:
  • favorire la crescita della professionalità, dell’interfunzionalità, della flessibilità e delle capacità decisionali del personale
  • sviluppare in azienda una mentalità che vede la standardizzazione delle attività ed il miglioramento delle stesse, come fatti dinamici ed elementi di progresso, attraverso il perfezionamento delle attività giornaliere e la continua valutazione del contesto in cui opera l’organizzazione
  • coinvolgere i fornitori nel processo di qualità dell’azienda, attuando con loro una stretta collaborazione
  • migliorare i risultati della gestione attraverso la riduzione dei costi dell’inefficienza e degli sprechi, intesi come attività che non danno valore aggiunto.

La Direzione, ad inizio anno, formula obiettivi di miglioramento misurabili per l’anno in corso.

Tali obiettivi, discussi e decisi con i responsabili di funzione, sulla base dello stato di applicazione ed efficacia del Sistema di Gestione Qualità, vengono formalizzati dal Top Management e costituiscono il riferimento per i riesami.

Gli elementi presi in considerazione possono riguardare:

  1. Riduzioni di: non conformità, reclami e
  2. Miglioramento e sviluppo di: documentazione tecnica della gestione del Sistema di Gestione Qualità, efficienza aziendale e professionalità del personale
  3. Individuazione e risoluzione: di punti critici e problematiche tecniche, gestionali e di processo per mezzo della valutazione dei Rischi/Opportunità e  adeguamento dell’assetto tecnologico

La Direzione, al fine di raggiungere gli obiettivi stabiliti, si impegna a:

  • Attivare e mantenere il Sistema di Gestione Qualità descritto nel presente documento
  • Definire l’assetto organizzativo precisando mansioni, autorità, responsabilità e relazioni interfunzionali (Leadership dei Ruoli)
  • Diffondere, chiarire, far attuare e sostenere la politica per la Qualità
  • Pianificare l’addestramento del personale
  • Coinvolgere il personale per l’attuazione degli obiettivi con il supporto dell’RSQ
  • Riesaminare periodicamente l’intero Sistema di Gestione al fine di valutarne l’adeguatezza e l’efficacia meno una volta l’anno l’efficacia del Sistema Assicurazione Qualità
  • Decidere e supportare azioni di miglioramento che si dimostrino valide.